STATUTO

Art. 1 Costituzione

  1. E’ costituita lassociazione di volontariato denominata “DAE FORMAZIONE – ODV”, qui di seguito detta “Associazione“.
  2. L‘Associazione si configura quale organizzazione di volontariato, ai sensi degli artt. 32 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dellordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finaliciviche, solidaristiche e di utilità sociale.LAssociazione, in virtù delliscrizione nellapposito Registro, adotta la qualifica di ODV e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
  3. L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 Sede

  1. LAssociazione ha sede nel Comune di Roma
  2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purchè allintemo del medesimo Comune.
  3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dellAssociazione in Italia o all’estero.

Art. 3 Durata

La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 4 Oggetto e finalità

  1. Lo spirito e la prassi dell‘Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona. L’Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei volontari associati, elettività e gratuità delle cariche sociali.
  2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l’Associazione svolge, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, le seguenti attività di interesse generale di cui all‘art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n.117del20li:
  1. interventi e prestazioni sanitarie;
  2. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
  3. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  4. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  5. Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
  6. Protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, 225, e successive modificazioni;

LAssociazione in particolare persegue tali attività di interesse generale mediante:

  • Corsi di formazione BLSD diretta a personale sanitario, scolastico ed aziendale
  • Campagne di sensibilizzazione al sociale;
  • Raccolta di beni di consumo per scopi umanitari;
  • Di prestare il proprio contributo tecnico e umano a mezzo dei propri associati nel!attività d lla Protezione Civile, nella previsione, prevenzione e soccorso in materia di calamità, ovunque si richieda la necessità dellintervento prevalentemente su tutto il territorio nazionale,
  • Avanzare proposte agli enti pubblici e privati, partecipando attivamente alle forme decentrate dellamministrazione pubblica, per unadeguata programmazione delle iniziative atte a realizzare gli scopi dellAssociazione e del presente Statuto.
  • Corsi di prevenzione diretti a docenti scolastici;
  • Divulgazione dellutilizzo del sistema di emergenza sanitario nazionale
  • LAssociazione può inoltre svolgere, a norma dellart. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dellAssemblea.
  • LAssociazione può esercitare anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
  • LAssociazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 5 Associati

  1. AllAssociazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui allarticolo precedente e che intendano partecipare alle attività dellassociazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.
  2. Sono associati dellAssociazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, linteressato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
  3. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
  4. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla allinteressato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sullistanza si pronunci lAssemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.
  5. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

Art. 6 Diritti e doveri degli associati

  1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell’Associazione.
  2. Lammissione all’Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dallAssociazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata allAssociazione.
  3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente, di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.
  4. Gli associati hanno lobbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dellAssociazione e di pagare le quote sociali nellammontare fissato dal Consiglio Direttivo.
  5. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito lattività di volontariato per la realizzazione degli scopi dellAssociazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.
  6. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con lAssociazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Lattività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per lattività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
  7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dellattività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 7 Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

  1. Decesso;
  2. Dimissioni: ogni associato può recedere dall’associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota associativa per l’anno in corso.
  3. Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo al mancato versan1ento della quota associativa nei termini dellanno solare.
  4. Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, delleventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dellimmagine dellAssociazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito lassociato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata allinteressato, che potrà ricorrere entro trenta giorni allAssemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dellAssemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e lAssemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Art. 8 Organi dell’Associazione

  1. Gli organi dellAssociazione sono:
  1. lAssemblea degli Associati;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. Organo di controllo (eventuale).

2 Tutte le cariche associative sono elettive, sono svolte a titolo gratuito e hanno durata triennale; per gli associati che ricoprono cariche è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute ai sensi dell’art. 6 del presente Statuto.

Art. 9 Composizione e attribuzioni dell’Assemblea degli Associati

  1. L’Assemblea è il massimo organo deliberante dellAssociazione
  2. Possono partecipare allAssemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purchè in regola con il pagamento d lla quota associativa annuale.
  3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delegascritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.
  4. In particolare lAssemblea ha il compito di:
      • delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dellAssociazione;
      • individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
      • deliberare sul bilancio consuntivo e sulleventuale preventivo;
      • eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e leventuale Organo di controllo;
      • deliberare  sulle responsabilità dei componenti  degli organi  sociali  e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
      • deliberare sul ricorso dellaspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dellart. 5 del presente Statuto;
      • deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dellassociato interessato, ai sensi dellart. 7 del presente Statuto;
      • deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre. LAssemblea ha inoltre il compito di:
      • deliberare sulle modifiche dello statuto dellAssociazione;
      • deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la sc1ss10ne dellAssociazione stessa.
      • Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 10 Convocazione dell’Assemblea degli Associati

  1. LAssemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta lanno, entro il 30 aprile, per lapprovazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e lAssemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
  2. Le convocazioni dellAssemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza lavvenuto recapito entro il predetto termine. Lavviso deve contenere il giorno, il luogo e lora per la prima e la seconda convocazione, nonché lelenco delle materie da trattare.

Art. 11 Validità dell’Assemblea

  1. LAssemblea è presieduta dal Presidente dellAssociazione; in sua mancanza l’Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi lAssemblea nomina il proprio presidente.
  2. Spetta al Presidente dellAssemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea.
  3. LAssemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione lAssemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
  4. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell’Associazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dellAssociazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
  5. Le deliberazioni dellAssemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dellAssemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è lorgano esecutivo dellAssociazione.
  2. Il Consiglio Direttivo è eletto dallAssemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati.
  3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
  4. Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto lassociato o gli associati che nell’ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla me, il Presidente deve convocare l’assemblea per nuove elezioni.
  5. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest’ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

Art. 13 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e alleventuale preventivo da presentare all’approvazione dellAssemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.
  2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. Lavviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora, nonché lelenco delle materie da trattare.
  3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dellAssociazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
  4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

  1. Al Consiglio Direttivo spetta l‘attuazione delle direttive generali stabilite dall‘Assemblea e la promozione, nell‘ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell‘Associazione.
  2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
      • eleggere, al proprio interno, il Presidente e il Vice Presidente;
      • assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
      • amministrare le risorse economiche dell‘Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
      • predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l‘eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all’approvazione dellAssemblea;
      • qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dellAssociazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l‘approvazi ne all’Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
      • indire adunanze, convegni, ecc.;
      • deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione;
      • deliberare ladesione dell‘Associazione ad altre istituzioni analoghe;
      • decidere sull’ammissione, la decadenza e l‘esclusione degli associati;
      • deliberare in ordine allassunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell‘Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta;
      • proporre all’Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerenze nelle attività proprie dell‘Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all’art. 6, comma 3;
      • istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.

Art. 15 Il Presidente

  1. Il Presidente è il rappresentante legale dellAssociazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell‘Assemblea e del Consiglio Direttivo.
  2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.
  3. Egli convoca e presiede l‘Assemblea e il Consiglio Direttivo.
  4. Il Presidente in particolare:
      • provvede all‘esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
      • è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell‘Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.
      • Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.
      • Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
      • In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo. con lobbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
      • Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 16 Il Segretario ed il Tesoriere

  1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
  2. Al Segretario compete:
  3. la redazione dei verbali delle sedute dellAssemblea e del Consiglio Direttivo.
  4. curare la tempestività delle convocazioni dellAssemblea e del Consiglio Direttivo;
  5. la redazione dei libri verbali nonché del libro degli associati e del registro dei volontari.
  6. Al Tesoriere spetta il compito di:
      • tenere ed aggiornare i libri contabili;
      • predisporre il bilancio dellAssociazione.

Art. 17 Organo di Controllo

  1. L’Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora lAssemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell’art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.
  2. Il componente dellOrgano dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee allAssociazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro.
  3. LOrgano di controllo:
      • vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
      • vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
      • esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  4. Il componente dell’Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
  5. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui allart. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti.

Art. 18 Libri sociali

  1. LAssociazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:
        • libro degli associati;
        • registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale; libro delle adunanze e delle deliberazioni dellAssemblea;
        • libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
        • Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dellorgano cui si riferiscono.

Art. 19 Risorse economiche

  1. Le entrate dellAssociazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dallart. 33 del D.Lgs. n. 117/2017, da:
  2. quote associative;
  3. erogazioni liberali di associati e terzi;
  4. donazioni e lasciti testamentari;
  5. entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
  6. contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;
  7. contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
  8. rendite patrimoniali;
  9. entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dellart. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.
  10. Evietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
  11. Il patrimonio dellAssociazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 20 Esercizio finanziario

  1. Lesercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
  2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e leventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per lAssemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.
  3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dellAssociazione.

Art. 21 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

  1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o lestinzione dellAssociazione è deliberato dallAssemblea, secondo le modalità indicate dallart. 11 comma 4 del presente Statuto.
  2. LAssemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
  3. In caso di scioglimento dellAssociazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo lesaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dellUfficio di cui allart. 45 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 allorquando istituito.

Art. 22 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile.